CSRD: LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA PER LA COMUNICAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ
Il 21 giugno 2022 il Consiglio Europeo ha presentato il testo definitivo della nuova Direttiva in ambito di comunicazione sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), in accordo provvisorio con il Parlamento Europeo. La Direttiva, in attesa di formale pubblicazione, precisa le nuove modalità di produzione e presentazione del reporting di sostenibilità, modificando la Direttiva UE 95/2014, ovvero la norma vigente sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Non Financial Reporting Directive – NFRD), ed emendando la Direttiva UE 34/2013 relativa ai requisiti di rendicontazione per i bilanci d’esercizio e consolidati.
La vecchia NFRD
Ad oggi i requisiti della vecchia Direttiva NFRD sono applicabili soltanto alle grandi imprese che superino almeno due dei tre seguenti criteri:
- 500 dipendenti medi annui;
- 20 milioni € di totale attivo;
- 40 milioni € di ricavi delle vendite.
La suddetta norma verrà stata sostituita dalla CSRD, poiché le informazioni non finanziarie richieste dalla NFRD sono ritenute dagli investitori poco complete e di insufficiente qualità, oltre che un ostacolo alla transizione verso l’economia sostenibile.
Verso l’applicazione della CSRD
Con la nuova Direttiva la rendicontazione cambia nome, da “reporting non finanziario” a “reporting di sostenibilità”, e con essa si amplia il bacino di società soggette ad obbligo di comunicazione in tema di sostenibilità aziendale, includendo:
- Tutte le società quotate in mercati regolamentati europei, ad eccezione delle microimprese;
- Grandi imprese che superano due dei seguenti tre requisiti:
- 250 dipendenti medi annui;
- 20 milioni € di totale attivo;
- 40 milioni € di ricavi delle vendite.
- Imprese extra-UE con almeno €150 milioni di ricavi e un’impresa figlia/succursale nell’UE;
- Banche e assicurazioni europee quotate e non quotate.
In seguito alla suddetta revisione, le imprese soggette alla normativa quadruplicheranno a livello europeo (circa 49.000) e aumenteranno di almeno venti volte a livello italiano (circa 4-5.000). Inoltre, i gruppi dovranno presentare un report di sostenibilità consolidato, dal quale si potranno astenere le eventuali sub-holding.
Gli standard di riferimento
Il bilancio di sostenibilità dovrà essere redatto secondo gli standard europei definiti dall’EFRAG, composti da due sezioni: una prima parte generale “sector-agnostic” (pubblicazione della bozza prevista per la seconda metà del 2022); una seconda parte settoriale “sector specific”, corredata anche da indicazioni specifiche per le PMI (pubblicazione della bozza prevista per la seconda metà del 2023).
Sia per le PMI che per le imprese extra-UE, infatti, verranno diffusi degli standard ad hoc semplificati e, in coerenza con questi ultimi, l’azienda capo-filiera potrà richiedere informazioni in ambito ESG anche alle PMI appartenenti alla propria catena di fornitura, in caso contrario dovrà spiegare i motivi per cui non è stata in grado di ottenere i dati previsti.
Questi standard convergeranno con quelli definiti dall’ISSB a livello globale, in modo tale che le imprese operanti a livello extra-UE non rischino di interfacciarsi con complesse frammentazioni normative.
Metodologia di rendicontazione
La Direttiva prevede che nel report vengano comunicate informazioni di natura sia quantitativa che qualitativa e che vi sia una visione sia retrospettiva che prospettica. In merito a quest’ultima, infatti, le aziende dovranno presentare anche il proprio piano di transizione, all’interno del quale comunicare i propri obiettivi ambientali di medio-lungo termine (coerenti con l’Accordo di Parigi di contenimento dell’innalzamento delle temperature a 1,5 gradi, lo European Green Deal per l’eliminazione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e loro annullamento entro il 2050, la nuova Taxonomy e la SBTi - Science-Based Targets initiative), le azioni ESG da implementare e i relativi piani di finanziamento/investimento. Ulteriore novità riguarda gli intangibili, che diventano di obbligatoria rendicontazione quando non iscritti già in Stato Patrimoniale.
Il nuovo report di sostenibilità si baserà sul principio di doppia materialità, concetto che definisce un tema come significativo quando rilevante per l’impresa dal punto di vista economico-finanziario (financial-materiality) oppure quando impatta esternamente sul contesto socio-ambientale (impact materiality).
Scadenze per l’applicazione
Per l’applicazione della Direttiva sono state fissate le seguenti scadenze, suddivise per tipologia di azienda:
- 01/01/2024: imprese che già producono la DNF, secondo la Direttiva UE 95/2014;
- 01/01/2025: grandi imprese che ad oggi non producono la DNF;
- 01/01/2026: PMI quotate (con possibile esenzione fino al 2028) ed enti creditizi piccoli/imprese assicurative captive;
- 01/01/2028: imprese extra-UE soggette a CSRD.
Ad oggi si attende la formalizzazione della Direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo e la conseguente entrata in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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