F-GAS: COSA CAMBIA DAL 25 SETTEMBRE

2A GROUP desidera segnalare che l’obbligo di comunicazione ad ISPRA, che doveva essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, (ex articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012) è stato annullato dal D.P.R. n. 46/2018.
A decorrere dal 25 settembre la comunicazione di tali dati è stata sostituita dalla registrazione degli stessi all’interno della nuova “Banca dati FGAS”, istituita dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

QUANDO
A decorrere dal 25 settembre, quindi, le persone o le imprese certificate devono comunicare in via telematica alla Banca dati FGAS le informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

QUALI INTERVENTI
Gli interventi oggetto di comunicazione sono tutti quelli svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-gas.
La compilazione della Banca dati era già obbligatoria sa partire dal 25 luglio 2019 per le aziende che forniscono gas fluorurati ad effetti serra ovvero che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata.

Per tutte le tipologie d’intervento, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’effettuazione dello stesso nell’area “Comunicazione Interventi” attiva sul portale della Banca dati FGAS. Le credenziali per effettuare la comunicazione degli interventi possono essere richieste via telematica dal portale www.fgas.it a partire dal 10 settembre.

Si ricorda che alla data di entrata in vigore del DPR 146/2018 (24/1/2019) viene abrogato il DPR 43/2012 e quanto in esso previsto. In particolare, risultano abrogati:

  • Registro dell’impianto - art. 15 DPR 43/2012
  • Registro dell’apparecchiatura - art. 2 Regolamento 1516/2007/CE
  • Registro di sistema - art. 2 regolamento 1497/2007/CE
  • Registro - art. 3 comma 6 regolamento 842/2006/CE.


CHI E' SOGGETTO
I soggetti interessati dalle modifiche apportate dal D.P.R. n. 46/2018 sono le aziende che:
· effettuano l’installazione;
· controllano le perdite, manutengono o riparano;
· smantellano;
· detengono;
attrezzature ed impianti che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

COME FARE PER ADEGUARSI
Le aziende in possesso di attrezzature contenenti F-gas possono scaricare un attestato dalla Banca dati, contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature, informazione prima contenuta nei registri delle apparecchiature o degli impianti.
Non è prevista alcuna ulteriore iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro F-gas ed in possesso di certificato.

COSA POSSIAMO FARE PER VOI
2A GROUP può supportarvi nell’accesso alla Banca dati e nel processo di gestione delle registrazioni. 

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso i nostri uffici oppure alla mail info@2a-group.it , i nostri tecnici saranno lieti di fornire tutte le risposte che cercate.

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